Art. 3
Registri
In vigore dal 21 dic 2004
1. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.
2. Ciascun registro comprende l’hardware e il software indicati nell’allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche funzionali e tecniche previste dal presente regolamento.
3. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle emissioni verificate e ai conti descritte nell’allegato VIII, la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X e tutte le procedure amministrative descritte nell’allegato XI.
Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle quote di emissioni e alle unità di Kyoto descritte nell’allegato IX, ad eccezione delle procedure corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.
Entro il 31 marzo 2005 ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente le procedure relative alle quote e alle unità di Kyoto descritte nell’allegato IX corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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