Art. 29 · Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

Art. 29

Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL registra tutte le procedure relative alle quote di emissioni, ai conti e alle unità di Kyoto. Attraverso questa procedura, il CITL verifica che le unità di Kyoto e le quote di emissioni detenute in ciascuno dei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL. 2.   L’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi incongruenza rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. Se l’incongruenza non è risolta, l’amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun’altra procedura di cui agli allegati VIII e IX in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza.
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