Art. 21
Chiusura dei conti di deposito personali
In vigore dal 21 dic 2004
1. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di chiusura di un conto di deposito personale, l’amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.
2. Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un periodo di 12 mesi, l’amministratore del registro comunica al titolare che il conto verrà chiuso entro 60 giorni a meno che non pervenga entro tale termine una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l’amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.
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