Art. 19
Creazione dei conti di deposito personali
In vigore dal 21 dic 2004
1. Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all’amministratore del registro interessato.
Il richiedente fornisce all’amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest’ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell’allegato IV.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all’interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII.
L’amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.
3. Il richiedente notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l’amministratore del registro aggiorna i dati personali secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII.
4. L’amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell’allegato V.
Storico versioni
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