Art. 11
Conti
In vigore dal 21 dic 2004
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene almeno un conto di deposito della Parte creato a norma dell’.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell’; ogni registro contiene inoltre almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell’.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e un conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 e un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, creati a norma dell’.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e in seguito dal 1o gennaio del primo anno di ogni periodo quinquennale successivo, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalle pertinenti decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo, creati a norma dell’.
5. Salvo ove diversamente disposto, tutti i conti devono poter contenere quote e unità di Kyoto.
SEZIONE 3
Conti delle parti
Storico versioni
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