Art. 11 · Conti

Art. 11

Conti

In vigore dal 21 dic 2004
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene almeno un conto di deposito della Parte creato a norma dell’. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell’; ogni registro contiene inoltre almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell’. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e un conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 e un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, creati a norma dell’. 4.   A decorrere dal 1o gennaio 2008 e in seguito dal 1o gennaio del primo anno di ogni periodo quinquennale successivo, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalle pertinenti decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo, creati a norma dell’. 5.   Salvo ove diversamente disposto, tutti i conti devono poter contenere quote e unità di Kyoto. SEZIONE 3 Conti delle parti
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