Art. 10 · Riservatezza

Art. 10

Riservatezza

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti la consistenza di tutti i conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale. 2.   Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni. SEZIONE 2 Conti
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