Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali, le specifiche funzionali e tecniche e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto da una serie di registri istituiti sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate contenenti elementi di dati comuni e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni. Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione efficace tra il catalogo indipendente comunitario delle operazioni e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2216:oj#art-1