Art. 2
In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.
ALLEGATO I
Numero del gruppo
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005
G2
100
G3
100
G4
100
G5
100
G6
100
G7
100
ALLEGATO II
(t)
Gruppo
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005
G2
30 847,5
G3
4 987,5
G4
3 000,0
G5
6 100,0
G6
15 000,0
G7
5 477,3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2214:oj#art-2