Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. ALLEGATO I Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 G2 100 G3 100 G4 100 G5 100 G6 100 G7 100 ALLEGATO II (t) Gruppo Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005 G2 30 847,5 G3 4 987,5 G4 3 000,0 G5 6 100,0 G6 15 000,0 G7 5 477,3
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