Art. 2
In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).
ALLEGATO I
Numero del gruppo
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005
B1
100,0
15
100,0
16
100,0
17
100,0
ALLEGATO II
(t)
Numero del gruppo
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005
B1
3 500,0
15
1 105,0
16
2 125,0
17
15 625,0
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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