Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10. (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24). ALLEGATO Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 31 giugno 2005 (t) E1 — 134 360,00 E2 82,06 1 750,00 E3 100,00 12 911,45 P1 100,00 1 926,00 P2 100,00 3 825,16 P3 2,11 175,00 P4 100,00 475,00
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