Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6. (3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
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