Art. 1 · Il paragrafo relativo all’Italia nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal paragrafo seguente:

Art. 1

Il paragrafo relativo all’Italia nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal paragrafo seguente:

In vigore dal 21 dic 2004
«Italia L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume. Per ettolitro anidro, aggiungere: a) tiofene: 125 g, b) denatonium benzoato: 0,8 g, c) soluzione al 25 % p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 g, d) metiletilchetone: 2 litri. Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96 % in volume misurato all’alcolometro CE. La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate alle lettere a), b) e d). Infatti il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione (79,6 °C) prossimo a quello dell'alcole etilico (78,9 °C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volti ad individuare eventuali usi distorti. La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso.».
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