Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97). (2)  GU L 190, del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5). (3)  GU L 205, del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).
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