Art. 1 · Il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 21 dic 2004
«1.   La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3. 1bis.   Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82. Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82. Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del: — 10 % negli esercizi contabili 2005 e 2006, — 20 % nell’esercizio contabile 2007 e negli esercizi successivi. Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale. La riduzione per l’anno contabile 2005 di cui al terzo comma, primo trattino, non si applica alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2204:oj#art-1