Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

In vigore dal 21 dic 2004
1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.» 2) L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.
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