Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:
In vigore dal 21 dic 2004
1)
Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I.
Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.»
2)
L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2203:oj#art-1