Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 dic 2004
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento per i paesi appartenenti ai gruppi di paesi n. 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d’importazione.
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