Art. 8
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:31:oj#art-8