Art. 19

Art. 19

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’ dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, è fissato a: — 116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5; — 178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
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