Art. 17

Art. 17

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’ dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.2004-31.12.2004: 262,79 1.1.2005-31.12.2005: 275,97 1.1.2006-31.12.2006: 289,16 1.1.2007-31.12.2007: 302,35 1.1.2008-31.12.2008: 315,53.
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