Art. 14

Art. 14

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’ del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3) sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.
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