Art. 14

Art. 14

In vigore dal 20 dic 2004
Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2267:oj#art-14