Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 dic 2004
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato la licenza per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze devono recare la dicitura «duplicate». I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali.
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