Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Il presente regolamento si applica, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa. 2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3). 4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
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