Art. 9

Art. 9

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Le licenze di esportazione di cui all' possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Le licenze di esportazione e le copie relative nonché i certificati di origine e le copie relative sono redatti in inglese. 2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione ai sensi del presente regolamento. 5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina — due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE = Belgio CZ = Repubblica ceca DK = Danimarca DE = Germania EE = Estonia EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania LU = Lussemburgo HU = Ungheria MT = Malta NL = Paesi Bassi AT = Austria PL = Polonia PT = Portogallo SI = Slovenia SK = Slovacchia FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito, — un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004; — un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
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