Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 2004
1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l', paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2266:oj#art-3