Art. 12

Art. 12

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell', che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell', che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2.   Le licenze d’importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. 3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4.   La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; d) il paese d'origine delle merci; e) il paese di spedizione; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce TARIC; h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC; i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; k) la data e il numero della licenza di esportazione; l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; m) la data e la firma dell'importatore. 5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.
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