Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’ e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti. 2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di prendere le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette. 3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakistan non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, la Commissione detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakistan.
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