Art. 15

Art. 15

In vigore dal 20 dic 2004
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakistan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.
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