Art. 13

Art. 13

In vigore dal 20 dic 2004
La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.
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