Art. 11
In vigore dal 20 dic 2004
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze recano la dicitura «duplicate».
I duplicati recano la data dei rispettivi originali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2265:oj#art-11