Art. 4 · Il regolamento (CE) n. 2666/2000 è modificato come segue:

Art. 4

Il regolamento (CE) n. 2666/2000 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 2004
1) Alla fine del paragrafo 1 dell’ viene aggiunta la frase seguente: «Dal 2005 in poi, la Croazia potrà beneficiare solo dei progetti e programmi a dimensione regionale, come quelli di cui all’, paragrafo 2. Fatta salva la frase precedente, la Croazia continuerà a beneficiare dei progetti e programmi di cui alla decisione 1999/311/CE del Consiglio.». 2) L’articolo 7 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12).». b) È inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.».
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