Art. 3 · Il regolamento (CE) n. 1268/99 è modificato come segue:

Art. 3

Il regolamento (CE) n. 1268/99 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 2004
1) All’ il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato a Bulgaria, Croazia e Romania. Il regolamento rimane inoltre applicabile per il completamento di tutti i programmi avviati nel suo ambito nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Slovacchia e in Slovenia prima che questi paesi diventassero Stati membri dell’Unione europea.» . 2) Alla fine dell’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, il piano per la Croazia coprirà, alle condizioni ivi stipulate, un periodo non superiore a due anni a decorrere dal 2005.» 3) Alla fine dell’, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «Nel caso della Croazia, tuttavia, non si procederà all'esame intermedio delle misure previste dal programma.». 4) L’articolo 7 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006, ad eccezione di quella a favore della Croazia che viene concessa per il periodo 2005-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.». b) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Lo stanziamento finanziario annuale per la Croazia, tuttavia, viene stabilito separatamente.». 5) L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dalla decisione di autorizzare un determinato paese ad usufruire dell’assistenza prevista dal presente regolamento, la Commissione comunica al paese candidato la sua decisione in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per le prospettive finanziarie in corso.».
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