Art. 2 · Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 2004
1) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito lo strumento per le politiche strutturali preadesione, in appresso denominato «ISPA». L’assistenza fornita da ISPA contribuisce ai preparativi per l'adesione all'Unione europea di Bulgaria, Croazia e Romania, in appresso denominate «paesi beneficiari», per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente e trasporti, nel quadro della coesione socioeconomica, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.». 2) Alla fine dell’ è aggiunto il seguente comma: «In deroga a quanto precede, l’assistenza comunitaria alla Croazia verrà erogata nel periodo 2005-2006.». 3) Alla fine dell’ è aggiunto il seguente comma: «In deroga alle prime due frasi del presente articolo, le assegnazioni a favore della Croazia per il 2005 e il 2006 nel quadro del presente strumento sono stabilite dalla Commissione in base ad una valutazione della capacità amministrativa di assorbimento del paese beneficiario e della sua necessità di investimenti in prospettiva dell’adesione». 4) All’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), vengono depennate le parole «dal 1o gennaio 2000 e comunque non oltre il 1o gennaio 2002».
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