Art. 2
Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 2004
1)
All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali preadesione, in appresso denominato «ISPA».
L’assistenza fornita da ISPA contribuisce ai preparativi per l'adesione all'Unione europea di Bulgaria, Croazia e Romania, in appresso denominate «paesi beneficiari», per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente e trasporti, nel quadro della coesione socioeconomica, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.».
2)
Alla fine dell’ è aggiunto il seguente comma:
«In deroga a quanto precede, l’assistenza comunitaria alla Croazia verrà erogata nel periodo 2005-2006.».
3)
Alla fine dell’ è aggiunto il seguente comma:
«In deroga alle prime due frasi del presente articolo, le assegnazioni a favore della Croazia per il 2005 e il 2006 nel quadro del presente strumento sono stabilite dalla Commissione in base ad una valutazione della capacità amministrativa di assorbimento del paese beneficiario e della sua necessità di investimenti in prospettiva dell’adesione».
4)
All’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), vengono depennate le parole «dal 1o gennaio 2000 e comunque non oltre il 1o gennaio 2002».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2257:oj#art-2