Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
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