Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004. Esso si applica dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1). (2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1). ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (EUR/100 pezzi) Periodo: dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005 Prezzi comunitari alla produzione Garofani a fiore singolo (standard) Garofani a fiore multiplo (spray) Rose a fiore grande Rose a fiore piccolo 16,33 11,52 41,60 19,73 Prezzi comunitari all'importazione Garofani a fiore singolo (standard) Garofani a fiore multiplo (spray) Rose a fiore grande Rose a fiore piccolo Israele — — — — Marocco — — — — Cipro — — — — Giordania — — — — Cisgiordania e Striscia di Gaza 13,24 — — —
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2196:oj#art-2