Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue. 1) All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma: «Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L’approvazione di questi programmi è condizionata all’ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all’articolo 13, paragrafo 2.» 2) All’articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.» 3) All’articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.» 4) All’articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l’esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione.» 5) All’articolo 17, il testo del terzo comma è sostituito dai commi seguenti: «Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio.» «Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.»
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