Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica per l'esercizio contabile 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97). (2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5). (3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 8.
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