Art. 2
In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).
(4) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.
(5) GU L 46 del 16.2.2002, pag. 14.
(6) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.
(7) COM(2003) 787 def.
(8) COM(2004) 461 def.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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