Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70. (3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1. (4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37. (5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30. ALLEGATO I Contingenti applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia N. d’ordine Codice NC Descrizione dei prodotti Volume del contingente annuale per il 2005 Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente 09.0709 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 14,3 milioni di litri Esenzione 0,047 EUR/litro ex 2202 90 10 Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ALLEGATO II
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