Art. 3
In vigore dal 17 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.
(4) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.
(5) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.
ALLEGATO I
Contingenti applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia
N. d’ordine
Codice NC
Descrizione dei prodotti
Volume del contingente annuale per il 2005
Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente
Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente
09.0709
2202 10 00
—
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
14,3 milioni di litri
Esenzione
0,047 EUR/litro
ex 2202 90 10
Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
ALLEGATO II
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2185:oj#art-3