Art. 2
In vigore dal 17 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 154a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula
A
B
Modo di utilizzazione
Con rivelatori
Senza rivelatori
Con rivelatori
Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita
Burro ≥ 82 %
Nello stato in cui si trova
211,1
214,25
—
215,1
Concentrato
208,5
—
—
—
Cauzione di trasformazione
Nello stato in cui si trova
73
73
—
73
Concentrato
73
—
—
—
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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