Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Jacques BARROT Vice presidente (1)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1).
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