Art. 1
Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 2004
«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:2169:oj#art-1