Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5). (3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11. (4)  GU L 329 del 4.11.2004, pag. 9. ALLEGATO Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 dicembre 2004 (EUR) Codice NC Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto 1701 11 10 (1) 18,24 7,18 1701 11 90 (1) 18,24 13,18 1701 12 10 (1) 18,24 6,99 1701 12 90 (1) 18,24 12,66 1701 91 00 (2) 17,88 17,89 1701 99 10 (2) 17,88 12,44 1701 99 90 (2) 17,88 12,44 1702 90 99 (3) 0,18 0,46 (1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). (2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). (3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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