Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78. (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Contingente Tasso di diritto applicabile 09.0764 ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti del codice NC 1806 10 5 500 t. 35,15 EUR/100kg
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