Art. 3
In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Contingente
Tasso di diritto applicabile
09.0764
ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90
Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti del codice NC 1806 10
5 500 t.
35,15 EUR/100kg
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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