Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298, del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26. (3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. (4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343, del 31.12.2003, pag. 1). ALLEGATO Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente Aliquota del dazio applicabile 09.0205 1902 11 00 1902 19 Pasta non cotta né farcita od altrimenti preparata 2,5 milioni di EUR 10,67 EUR/100 kg netto
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