Art. 3
In vigore dal 16 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298, del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343, del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Volume del contingente
Aliquota del dazio applicabile
09.0205
1902 11 00
1902 19
Pasta non cotta né farcita od altrimenti preparata
2,5 milioni di EUR
10,67 EUR/100 kg netto
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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