Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 975/1999 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 975/1999 è così modificato:

In vigore dal 15 dic 2004
1) All', punto 2 è aggiunta la lettera seguente: «h) il sostegno agli sforzi volti a promuovere la costituzione di associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali.»; 2) All'articolo 4, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «Nel caso delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e delle procedure »amicus curiae«, le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento.» 3) All'articolo 5, la prima fase è sostituita dalla seguente: «Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo che può fruire dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità.» 4) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all', i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione.» 5) All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2006 è fissata a 134 milioni di EUR.» 6) Gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 11 1.   La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità. Tale quadro consiste in particolare in a) programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi, b) programmi di lavoro annuali. In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale. 2.   La Commissione elabora una relazione annuale che illustra la programmazione per l'anno successivo per regione e per settore e in seguito riferisce in merito all'attuazione al Parlamento europeo. La Commissione è responsabile della gestione e adattamento, conformemente al presente regolamento e alle esigenze di flessibilità, dei programmi di lavoro annuali definiti nel quadro generale dei programmi indicativi pluriennali. Tali decisioni rispecchiano le priorità e le principali preoccupazioni dell'Unione europea relativamente al consolidamento della democrazia, allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e sono determinate dalla natura speciale dei programmi. La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato sulle procedure. 3.   La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).
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