Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305, dell’1.10.2004, pag. 1). (2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28). ALLEGATO Nella parte 11 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004, la tabella è sostituita dalla seguente: «Descrizione Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III (1) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) 0401 114 800 (3) 41 59  (4) Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) 0402 28 600 (5) 41 59  (4) Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6) 0402 91 19 9310 — 97 — Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2) 0405 4 000 72 90  (4) Formaggi (2) 0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 15 000 72 90  (4) 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 1 900 Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse 1901 90 99 800 — 59  (7) Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. 2106 90 92 45» (1)  In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato. (2)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. (3)  Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento. (4)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all', paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102, del 17.4.1999, pag. 11), l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II. (5)  Da ripartire come segue: — 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto, — 5 350 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento, — 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento. (6)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua. (7)  L’importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2138:oj#art-2