Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato. Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2131:oj#art-1