Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 7). ALLEGATO al regolamento della Commissione del 14 dicembre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 «ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine (1) 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 78,8 12 01 89,1 9 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 133,7 63 01 158,2 51 02 150,2 55 03 255,5 13 04 0207 25 10 Carcasse di tacchino presentazione 80 %, congelate 116,5 13 01 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 230,2 20 01 229,7 20 04 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 147,3 51 01 155,1 47 02» (1)  Origine delle importazioni: 01 Brasile 02 Thailandia 03 Argentina 04 Cile.
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