Art. 3
In vigore dal 14 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 dicembre 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC
Designazione delle merci
Destinazione (1)
Tasso delle restituzioni
0407 00
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
– di volatili da cortile:
0407 00 30
– – altri:
a)
nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90
02
6,00
03
25,00
04
3,00
b)
nel caso d'esportazione di altre merci
01
3,00
0408
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– tuorli:
0408 11
– – essiccati:
ex 0408 11 80
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati
01
40,00
0408 19
– – altri:
– – – atti ad uso alimentare:
ex 0408 19 81
– – – – liquidi:
non edulcorati
01
20,00
ex 0408 19 89
– – – – congelati:
non edulcorati
01
20,00
– altri:
0408 91
– – essiccati:
ex 0408 91 80
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati
01
75,00
0408 99
– – altri:
ex 0408 99 80
– – – atti ad uso alimentare:
non edulcorati
01
19,00
(1) Per le destinazioni seguenti:
01
paesi terzi,
02
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,
03
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,
04
tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.
Storico versioni
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